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Privacy15.1.2006 La legge Num. 675 del 31/12/1996 (legge sulla privacy) riguarda la tutela delle persone rispetto al "trattamento" dei dati personali, ovvero la circolazione dei dati riservati.La legge sulla privacy si applica indifferentemente al trattamento di dati con mezzi informatici che al trattamento di dati effettuato con altri mezzi, ad esempio cartacei. Riguarda, dunque, i dati in rete così come i dati contenuti negli archivi o nei registri cartacei. Questa legge è stata integrata e modificata da molte altre disposizioni normative, cosicché è stato predisposto un testo unico sulla privacy: il decreto legislativo 30 giugno 2003 Num. 196 avente per oggetto Il Codice in materia di protezione dei dati personali. Tale decreto ha sostituito l'attuale legge sulla privacy 675 e il regolamento Dpr 318/99, ed è stato convertito tenendo conto di alcune modifiche apportate dalla legge 26/2/2004 n. 45. Riportiamo alcune delle principali definizioni:
Le segreterie delle istituzioni scolastiche si troveranno, a breve termine (vedi cm114/2002), ad avere delle reti locali di personal computer che ospiteranno dati soggetti a privacy. Tali reti saranno connesse ad Internet per consentire lo scambio di posta elettronica ed in genere per accedere ai servizi che il MIUR ed eventualmente gli Enti Locali renderanno disponibili. Questa nuova situazione configura la necessità di ampliare le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati sensibili per via informatica. L'allegato B del Dlg N. 196 indica le modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incarivato, in caso di trattamento con strumenti elettronici. Nello specifico il decreto prende in esame le misure per l'accesso ai dati sensibili e stabilisce che debba essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un documento programmatico per la sicurezza per illustrare i seguenti aspetti:
La mancata adozione delle misure minime di sicurezza configura il reato di omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati, introdotto dall'articolo 169 della legge Dlg N. 196. La norma ha come potenziali destinatari non solo il titolare del trattamento, ma anche il responsabile, nel caso in cui fosse anche responsabile per la sicurezza. Ricordiamo inoltre che l'adozione delle misure minime di sicurezza consente di evitare la responsabilità penale relativa all'omessa adozione. Cosa devono fare i Dirigenti scolastici:
ResponsabiliIn generale il titolare del trattamento, ovvero il dirigente scolastico, ha l'opzione di nominare uno o più responsabili, ad esempio:
Va sottolineato, comunque, che il responsabile del sistema informativo e della sicurezza informatica non può essere considerato responsabile del trattamento dei dati personali in assenza di un atto formale di nomina in cui siano per iscritto elencati i suoi nuovi compiti. Il garante della privacy, http://www.garanteprivacy.it, ha pubblicato una guida operativa per redigere il documento programmatico sulla sicurezza. Scadenze
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